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Torna la regolarizzazione del magazzino dal 2024

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Il D.d.L. di bilancio 2024 prevede la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguando l’importo alla situazione di giacenza effettiva. Sono molte le “incoerenze” nel valore dell’indice “rotazione di magazzino”. L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 nei modelli Redditi 2024.

Solo per il 2023, sarà possibile effettuare la regolarizzazione. Gli esercenti attività d’impresa OIC adopter potranno:

  • eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • iscrivere  esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, va versata l’IVA e un’imposta sostitutiva del 18% dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

L’IVA va così determinata: aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione in corso di pubblicazione.

L’imposta sostitutiva pari al 18% è pari alla differenza tra:

  • il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione in corso di pubblicazione;
  • il valore del bene eliminato.

Se si iscrivono esistenze iniziali omesse, il contribuente dovrà versare l’imposta sostitutiva del 18% sul nuovo valore iscritto.

L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

Le imposte dovute sarebbero versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al 2023 non determina l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative (es. irregolare tenuta delle scritture contabili o dichiarazione infedele, ecc.). I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali dal 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento ai periodi 2022 o anteriori.

L’adeguamento non ha effetto sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.

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