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Torna alle Sezioni Unite la questione della natura giuridica degli importi dovuti per l’occupazione senza titolo

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Con l’ordinanza interlocutoria 24 dicembre 2020, n. 29625, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite di una questione relativa alla disciplina dettata per l’espropriazione per pubblica utilità. Gli Ermellini, in particolare, chiedono alle Sezioni Unite “un ripensamento in ordine al principio enunciato nella sentenza n. 15283 del 25/07/2016”, nella quale, in materia di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, è stata attribuita natura indennitaria, e non risarcitoria, anche agli importi dovuti al proprietario del bene per il periodo di occupazione senza titolo. Senonché – sottolinea la prima sezione civile – il tenore letterale della norma e il complessivo sistema del risarcimento del danno in materia di espropriazione depongono in senso contrario.

La pronuncia in commento è contenuta nella Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione riferita al mese di dicembre 2020.

Si ricorda che, con la Decisione 8 febbraio 2018, n. 50821, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva riconosciuto il diritto degli Stati di assoggettare a tassazione le indennità di esproprio, sempreché la scelta adottata contemperi le diverse esigenze di tutelare il diritto di proprietà e gli interessi erariali. L’art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, disciplina la tassazione delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio o di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva. Il settimo comma della norma, inoltre, dispone che gli enti eroganti, all’atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.

La Circolare ministeriale 24 luglio 1998, n. 194, nell’intento di chiarire alcuni aspetti sulle indennità da espropri, ha effettuato anche delle precisazioni e, in merito alla nozione di “acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime” di cui al quinto comma del già citato art. 11, afferma che, attesa la volontà del legislatore ed il tenore del successivo comma 7 di detto articolo, si riferisce sia alle occupazioni avvenute sulla base di un titolo divenuto in seguito illegittimo sia a quelle effettuate senza alcun titolo giuridico e per le quali si è verificata l’accessione invertita. Per quanto riguarda, invece, la nozione di “occupazione acquisitiva”, detta circolare precisa che deve farsi riferimento all’espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato per destinarlo irreversibilmente a realizzazione di interesse pubblico, crea i presupposti per l’emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

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