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Titoli non durevoli: sospensione temporanea delle minusvalenze anche per il 2023

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Sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile anche per il 2023. Lo stabilisce il Decreto del MEF del 14 settembre 2023, pubblicato in G.U. n. 223 del 23 settembre 2023.
In Italia, nel 2022, per regolare la valutazione dei titoli non immobilizzati delle imprese di assicurazione in un contesto di turbolenza finanziaria, è stata introdotta una normativa che permette alle imprese di valutare i titoli in base al valore di iscrizione del bilancio 2021 anziché al valore di realizzazione. Tuttavia, tale normativa ha stabilito che i relativi utili o elementi patrimoniali non potevano essere distribuiti fino a concorrenza della mancata svalutazione, creando una riserva indisponibile.

Successivamente, il Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022 ) ha introdotto una modifica che permette alle imprese di assicurazione di dedurre dalla riserva indisponibile la quota parte attribuibile agli assicurati della mancata svalutazione dei titoli, riferita all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Questa modifica ha l’effetto di vincolare una parte minore del patrimonio delle imprese di assicurazione, consentendo una maggiore distribuzione di utili.

Ora viene previsto che le disposizioni di cui all’art. 45, commi 3-octies e 3-novies, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche per tutto l’esercizio 2023.
Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra:
  • i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies
  • e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. 

L’organo amministrativo dell’impresa delibera l’esercizio della facoltà in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale.

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