Titolari di pensione estera: fondi integrativi esclusi dall’agevolazione
L’art. 24-ter del Tuir – introdotto dall’art. 1, comma 273, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscano la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
In merito l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti con la Circolare 17 luglio 2020, n. 21/E.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 23 marzo 2022, n. 150, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni derivanti dall’adesione a un fondo integrativo, la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico e quindi non possono rientrare nel regime agevolativo in esame.
Si ricorda inoltre che, ai fini dell’accesso all’agevolazione in esame:
- non rileva la nazionalità del soggetto che si trasferisce in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero, sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA – Tax Information Exchange Agreement – o che aderiscono alla Convenzione OCSE-Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale);
- è inoltre necessaria la titolarità da parte delle persone fisiche di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del Tuir, erogati da soggetti esteri.