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Titolare effettivo: scadenza entro l’11 maggio

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Ci sarà tempo fino all’11 maggio per l’invio dei dati sul titolare effettivo con applicazione della sanzione minima, prevista dall’art. 2630 del codice civile.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è infatti punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini “ordinari” ossia nei 30 giorni successivi all’11 aprile, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo ossia va da 34,33 euro a 344,00 euro.

La Camera di Commercio territorialmente competente deve contestare l’eventuale violazione dell’obbligo.

L’art. 2630 c.c. prevede che “Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio omette di eseguire nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi, presso il registro delle imprese (…) è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad 1/3″.

Tali indicazioni vanno coordinate con quanto previsto  dall’art. 5 della Legge n. 689/1981: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”. Nei fatti, le suddette sanzioni potrebbero trovare applicazione per ogni singolo amministratore. Fatta salva la “responsabilità residuale” da parte dei sindaci nelle spa e nelle srl dotate di organo di controllo.

Infatti, come da istruzioni Unioncamere in merito all’adempimento in parola la comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

  • dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società
  • oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori.

La data dell’11 aprile per adempiere all’obbligo in materia di comunicazione del titolare effettivo era stata confermata dal MIMIT con nota dell’11 aprile scorso con la quale,  dopo  che il Tar del Lazio, in data 9 aprile 2024, ha pubblicato le sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, relativo al Registro dei titolari effettivi, era stata ribadita  la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettivacon scadenza del relativo termine alla data dell’11 aprile.

Da qui, l’individuazione della scadenza dell’11 maggio ossia nei trenta giorni successivi al termine “ordinario” per adempiere con il pagamento di una sanzione minima da 34,33 euro a 344,00 euro. Cadendo di sabato, si dovrebbe consentire l’assolvimento dell’adempimento in esame entro il 13 maggio, senza alcun ulteriore aggravio.

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini  Importo sanzione 

 

Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro
60 giorni dalla notifica) 
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza minimo: € 34,33 massimo: € 344,00

 

€ 68,66

 

Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00

 

€ 206,00

 

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