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Titolare effettivo: primo popolamento del registro

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Il primo popolamento del registro dei titolari effettivi avviene mediante le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

  1. le imprese persone giuridiche già costituite (cioè ‘già iscritte’ nel registro delle imprese) al 9 ottobre 2023;
  2. le persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell’apposito registro) al 9 ottobre 2023;
  3. i trust e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9 ottobre 2023.

La scadenza da rispettare è, in questo caso, il 60° giorno successivo alla data indicata: l’adempimento deve quindi essere effettuato entro l’11 dicembre 2023.

Soggetti neocostituiti – La comunicazione del titolare effettivo è adempimento obbligatorio anche per i soggetti costituiti dopo il 9 ottobre 2023. In questo caso le scadenze da rispettare sono:

  1. per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese;
  2. per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private;
  3. per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla costituzione.

Variazione della titolarità effettiva – Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa (come ad es. il subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%; o la nomina di un nuovo amministratore di persona giuridica privata; il cambiamento dei beneficiari del trust o dei soggetti che esercitano il controllo sul trust, ecc…) deve essere inviato un nuovo modello TE all’ufficio del registro delle imprese competente. In caso di variazione della titolarità effettiva, la scadenza entro cui inviare la comunicazione aggiornata della titolarità effettiva è 30 giorni dall’atto o dall’evento che ha provocato il cambiamento. Nel caso in cui l’atto che determina la variazione debba essere pubblicato e sia previsto il regime giuridico cd. della pubblicità costitutiva – o parzialmente costitutiva – il termine di trenta giorni decorre dall’iscrizione dell’atto nel pertinente registro.

Conferma annuale della titolarità effettiva – La comunicazione della titolarità effettiva deve essere comunque confermata annualmente, entro cioè dodici mesi dall’ultima comunicazione (sia essa di variazione o di conferma). Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l’adempimento – nel rispetto comunque del termine massimo di 12 mesi dall’ultima comunicazione – contestualmente al deposito annuale del bilancio d’esercizio nel registro delle imprese competente.

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