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Titolare effettivo. Oggi, 27 marzo, la prima udienza al TAR

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Il 27 marzo si terrà la prima udienza al TAR riguardante la sospensione dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese.

Il Tar del Lazio, con Ordinanza n. 8083 del 7/12/2023 , aveva accolto la richiesta di Assoservizi fiduciari di sospendere l’efficacia del decreto del MIMIT che contiene le regole attuative per la trasmissione dei dati relativi al titolare effettivo alle CCIAA.

Per effetto dell’ordinanza è stato sospeso per tutti i soggetti obbligati il termine dell’11 dicembre 2023 per l’adempimento della comunicazione dei titolari effettivi alle Camere di Commercio.

Il titolare effettivo è definito dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 come: “la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

I commi successivi del medesimo art. 20 forniscono i criteri per individuare concretamente il titolare effettivo dei soggetti interessati.

Il decreto (v. art. 21 , commi 1  e 3) obbliga quindi:

  • le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese,
  • le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al D.P.R. n. 361/2000,
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia,

a comunicare la propria titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese affinché l’informazione sia iscritta in apposite sezioni del registro imprese.

Se l’esame degli assetti proprietari delle società di capitali consente di individuare i titolari (persone fisiche) diretti o indiretti di oltre il 25% del capitale sociale, l’indagine si conclude al primo step: in caso contrario vanno utilizzati, in via scalare, gli altri due criteri (“criterio del controllo” e “criterio residuale”). I vari criteri vanno cioè utilizzati in successione.

A volte titolarità effettiva e titolarità formale delle partecipazioni possono non coincidere.

Il titolare formale, anche se persona fisica, potrebbe cioè non essere il titolare effettivo della partecipazione: spetta agli amministratori – in base all’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 – svolgere le necessarie indagini traendo le informazioni da tutte le fonti in loro possesso, senza fermarsi al dato formale fornito dai soli assetti proprietari, chiedendo informazioni al socio.

La dichiarazione dell’amministratore che attesta la titolarità effettiva è resa nella forma dell’autocertificazione e va assunta come tale ai fini dell’iscrizione di quanto in essa indicato: l’ufficio camerale non entra nel merito e non può contestare i contenuti opponendo, ad esempio, le diverse titolarità formali delle quote di partecipazione.

Non rimane che attendere la decisione del TAR.

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