Titolare effettivo nel caso del nudo proprietario, usufruttuario o “comunista”, in attesa della proroga al 6 febbraio 2024
Mentre in Parlamento si sta discutendo di un possibile rinvio, al 6 febbraio 2024, della scadenza per il primo popolamento della banca dati camerale del titolare effettivo, MEF, Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato delle utili FAQ.
In presenza di diritti o vincoli sulle quote, il MEF con la FAQ n. 14 ha fornito una serie di chiarimenti sulle modalità di determinazione del titolare effettivo.
Diritti / Vincoli sulle quote | |
Usufrutto / Nuda proprietà |
All’usufruttuario, salva diversa convenzione con il nudo proprietario, spetta il diritto di voto e il diritto alla percezione degli utili; pertanto, lo stesso sarà individuabile quale titolare effettivo. Se, in base agli accordi tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, il diritto di voto spetta al primo, sia il nudo proprietario, che l’usufruttuario sono individuabili come titolari effettivi, qualora la partecipazione superi la soglia del 25% del capitale sociale. |
Pegno |
Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio (art. 2352 c.c.), salvo diverso accordo con il socio-debitore. Il creditore pignoratizio va quindi normalmente individuato come titolare effettivo. |
Sequestro |
Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quote di partecipazione spettano al custode (salvo diverso provvedimento del giudice). Quest’ultimo è quindi individuabile quale titolare effettivo se la partecipazione sequestrata superi il 25% del capitale sociale. |
Partecipazione in comunione |
L’art. 1105 c.c. dispone che il “comunista” che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune vincola per gli altri “comunisti” gli atti di ordinaria amministrazione. Cioè:
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