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Titolare effettivo: mancano 1 milione di pratiche all’appello, in attesa della proroga a febbraio 2024

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Mancano ancora 1 milione di pratiche all’appello delle CCIAA. Nell’attesa di una possibile proroga a febbraio 2024, vediamo alcuni casi pratici di individuazione del titolare effettivo:
Caso Chi è il titolare effettivo?
Società di capitali con un socio ha una partecipazione “diretta” sopra soglia e una partecipazione “indiretta” sopra soglia (perché è il dominus di una quota di partecipazione di un’altra persona interposta)
Il socio titolare delle due partecipazioni, una quale “proprietà diretta” e l’altra come
“proprietà indiretta”, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2007, deve essere indicato nel modello TE una sola volta come titolare effettivo con requisito/codice TPD” e con requisito/codice “TPI”.
Società con personalità giuridica in cui uno dei soci ha due partecipazioni sotto soglia, di cui una a titolo di proprietà e l’altra a titolo di usufrutto (ma che
sommate superino il 25%) 
L’amministratore della società partecipata deve assumere le necessarie informazioni e
appurare se vi sia un accordo che regoli l’esercizio dei diritti amministrativi tra usufruttuario
e nudo proprietario sulla quota gravata dal diritto reale di usufrutto. In linea generale, le
due quote (una posseduta a titolo di usufrutto e l’altra a titolo di proprietà) vanno sommate
e il loro titolare va indicato nel modello TE con codice-requisito “TPD“.
Società di capitali, un socio ha due partecipazioni, entrambe sotto soglia, una “diretta” e una “indiretta”, se sommate le due partecipazioni superano il 25%.
Il decreto ministeriale 12 aprile 2023 , che ha approvato il modello digitale TE e le istruzioni per la compilazione, prevede che le due partecipazioni sotto-soglia siano sommate e che il socio titolare delle due partecipazioni, una quale “proprietà diretta” e l’altra come
“proprietà indiretta”, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 231/2007, sia indicato nel modello TE una sola volta come titolare effettivo con requisito “TPI”.
Società che ha come socio unico un’altra società – oppure in caso di società che tra i soci annovera un’altra società con partecipazione superiore al 25%
Quando una società di capitali (c.d. “società-partecipata”) annovera tra i propri soci un’altra
società (c.d. “società socia”) e quest’ultima sia titolare di una quota di partecipazione
superiore al 25%, il titolare effettivo (della società partecipata) va individuato applicando
l’art. 20, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 231/2007. La disposizione prevede: ” … costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”. In questi casi è quindi necessario risalire alla
persona fisica·proprietario “indiretto” della quota di partecipazione rilevante. Se la società-
socia non è una fiduciaria, il titolare effettivo è individuato nella persona fisica che
“controlla” la società-socia. Diversamente, se la società-socia è una società fiduciaria
(esiste cioè un mandato fiduciario tra quest’ultima e un “fiduciante”) il titolare effettivo è
ìndividuabile in colui che “possiede” per il tramite della società fiduciaria una “percentuale
dì partecipazioni superiore al 25% del capitale” della società partecipata (l’amministratore
della partecipata deve chiedere e acquisire l’informazione dalla società fiduciaria).
Società con sede in Italia e posseduta al 100% da una società straniera nella cui compagine sociale tutti i soci hanno una partecipazione sotto-soglia (non
superiore quindi al 25%) 
L’amministratore della società italiana “partecipata” deve assumere le necessarie informazioni e verificare se vi sia una persona fisica – italiana o straniera – individuabìle come titolare effettivo ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2007 (cioè in base al criterio della c.d. “proprietà indiretta”. Uno dei soci della società straniera potrebbe, ad esempio, esercitare il controllo su di essa e essere così individuabile come “proprietario indiretto” della partecipazione totalitaria. 
Viceversa, se le informazioni così acquisite non consentissero di individuare un titolare effettivo, va utilizzato il criterio di cui all’art. 20, comma 3. Infine va utilizzato il criterio residuale, di cui all’art. 20, comma 5. Qualora si utilizzi il criterio residuale, devono essere indicati come titolari effettivi coloro che ricoprono il ruolo indicato nella società italiana partecipata (es. l’amministratore unico di quest’ultima) non coloro che li rivestono nella società straniera-socia.
Società partecipata da una società fiduciaria (con partecipazione superiore al 25%) 
L’amministratore della società partecipata deve svolgere le verifiche imposte dall’art. 22, comma 3 del decreto antiriciclaggio: deve quindi chiedere e ottenere dalla fiduciaria i dati identificativi di colui che “possiede” – per il tramite della stessa società fiduciaria – una “percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale” della società partecipata.
Deve poi svolgere, ovviamente, tutte le altre verifiche per individuare se vi siano altri titolari
effettivi.
Va ricordato inoltre che la società fiduciaria è autonomamente tenuta a comunicare –

all’ufficio del registro delle imprese presso cui la fiduciaria ha la sede legale – il/i titolare/i
effettivo/i del mandato fiduciario, indicando gli estremi del mandato stesso.

Vi sono quindi due diverse comunicazioni della titolarità effettiva da presentare:
1) una riguarda la società partecipata dalla fiduciaria, deve essere sottoscritta da un amministratore della società partecipata e trasmessa alla camera di commercio individuata in base alla provincia in cui ha sede la società partecipata;
2) l’altra riguarda il singolo mandato fìduciario in sé considerato, la cui titolarità effettiva deve essere comunicata dalla società fiduciaria alla camera di commercio della provincia in cui ha sede la fiduciaria.
Società straniera detiene il 95% del capitale sociale di una società di capitali italiana (società partecipata) mentre il restante 5% è posseduto da una persona fisica. La società straniera è partecipata da quattro soci-persone fisiche in parti uguali (ognuno ha cioè il 25%) uno dei quali é anche amministratore e legale rappresentante della società italiana.
Il titolare effettivo va individuato dagli amministratori sulla base delle informazioni che devono acquisire (art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007). Ciò premesso, si applicano, anche in questo caso, le regole generali previste dall’art. 20, commi 23 e 5, D.Lgs. n, 231/2007.
L’amministratore della società italiana deve quindi verificare se la società-socia straniera con partecipazione pari al 95% sia soggetta al controllo di una persona fisica (e in tal caso deve dichiarare tale persona fisica come titolare effettivo della società partecipata, in base all’art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 231/2007; con codice-requisito “TPI“). L’amministratore (della partecipata) deve inoltre appurare se qualche persona fisica abbia il controllo della società da lui amministrata (v. art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007; es. il socio-persona fisica con partecipazione del 5% potrebbe aver stipulato un patto parasociale, a lui favorevole, con la società straniera grazie al quale è in grado di controllare la società italiana
partecipata; codici-requisito TCM oppure TCE o TVC. Infine, se i criteri della proprietà o del controllo non fossero utili a individuare il titolare effettivo, deve essere utilizzato il criterio residuale previsto dal comma 5 sopra ricordato (con codice-requisito “TRA“): in questo caso il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società” italiana partecipata.
Amministratore delegato e socio con una partecipazione
superiore al 25% del capitale
I criteri previsti dall’art. 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio vanno utilizzati secondo una certa progressione: vanno prima di tutto applicati i criteri della proprietà e poi del controllo. Quindi: un socio-amministratore delegato che sia anche titolare di una partecipazione superiore al 25%, è individuato come titolare effettivo in base al c.d. “criterio della proprietà” e va indicato con codice-requisito “TPD” (D.M. 12 aprile 2023 ).
Società di capitali che ha come socio unico un trust
La comunicazione dei titolari effettivi delle imprese con personalità giuridica deve essere firmata digitalmente da un amministratore. Il titolare effettivo, come è noto, deve essere una persona fisica. Vanno quindi applicate le disposizioni contenute nell’art. 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio. L’art. 20, comma 2, lett. b), stabilisce: “costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”; la norma può trovare applicazione in via estensiva anche al caso in cui la partecipazione sia posseduta per il tramite di un trust.L’amministratore della società partecipata deve quindi acquisire informazioni e appurare se qualche persona fisica, tramite il trust, sia in grado di controllare la società. Nel caso in cui l’applicazione dei commi 2 e 3 non porti a individuare il titolare effettivo, resta comunque utilizzabile il criterio residuale di cui al comma 5, che stabilisce: “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società … “.

È importante ricordare, infine, che anche il trust è autonomamente soggetto a comunicare la propria titolarità effettiva (l’obbligo di comunicazione è posto in capo al fiduciario del trust). Vanno, cioè, presentate due comunicazioni TE: con la prima, sottoscritta dall’amministratore della società partecipata dal trust, sono comunicati i titolari effettivi della società partecipata; con la seconda, sottoscritta dal fiduciario del trust, sono comunicati i titolari effettivi del trust. Questa seconda comunicazione, relativa al trust, deve riportare anche i dati del trust, richiesti al punto 2 del modello TE, intitolato “TRUST Informazioni identificative” e deve essere inviata alla Camera di Commercio della provincia in cui il trust è stato costituito (se costituito all’estero, la comunicazione della titolarità effettiva del trust va inviata alla Camera di Commercio di Roma).

Società che ha come unico socio un ente pubblico
Sul punto è comunque opportuna una conferma da parte dei Ministeri competenti (MEF e/o MIMIT). Se un’impresa-persona giuridica è partecipata al 100% da un ente locale (Comune) il
titolare effettivo va individuato, secondo alcune interpretazioni, nel legale rappresentante dell’Ente locale: se si tratta di amministrazione comunale, il titolare effettivo andrebbe quindi individuato nel sindaco del Comune (con codice-requisito “TPI”).
Società con quattro soci aventi ciascuno il 25% del capitale sociale
In caso di società con quattro soci, ciascuno con partecipazione pari al 25% del capitale, nessuno di questi può essere individuato come titolare effettivo con il requisito della titolarità di partecipazione diretta superiore al 25% (codice-requisito “TPD”).
L’amministratore deve quindi appurare se sia applicabile il criterio della c.d. “proprietà indiretta” secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 231/2007. Può darsi, infatti, che uno dei soci sia “indirettamente” titolare di altra partecipazione (es. uno dei soci è in realtà un “prestanome” di altro socio). In questo caso – titolarità di due partecipazioni sotto soglia, una in via formale e diretta e l’altra in via indiretta – il D.M. 12 aprile 2023 prevede che le partecipazioni siano sommate: se la somma supera il 25% il socio va indicato come titolare effettivo con codice-requisito “TPI”, Successivamente all’uso del “criterio della proprietà” può essere utilizzato il criterio del controllo (art. 20, comma 3). Infine, qualora i primi due criteri non si rivelino utili, va utilizzato il “criterio residuale” (art. 20, comma 5). 

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