Titolare Effettivo: il caso dei consorzi
Sono tenute all’obbligo di comunicare il Titolare Effettivo:
- le imprese dotate di personalità giuridica: le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative; i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana che sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del registro;
- le persone giuridiche private: associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridica con l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche;
- i trust.
Il consorzio dotato di personalità giuridica pur rientrando astrattamente nella definizione delle imprese-persone giuridiche di cui all’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, non è incluso nella categoria prevista dal D.M. n. 55/2022 .
Pertanto il consorzio dotato di personalità giuridica non è tenuto alla comunicazione della propria titolarità effettiva.
Ciò premesso, se qualche norma di legge speciale attribuisse la personalità giuridica di diritto privato ad alcune categorie di consorzi e questi fossero tenuti a iscriversi nei registri di cui al D.P.R. n. 361/2000 (registro nazionale o regionale), l’obbligo di comunicazione sussisterebbe, seppur in questa veste e non quali imprese dotate di personalità giuridica.