Tirocinio compatibile con l’attività lavorativa
Il soggetto diplomato ragioniere che ha effettuato il tirocinio triennale tra il 1992 e il 1995 con il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte dell’allora Collegio dei Ragionieri territorialmente competente, e successivamente ha conseguito la laurea quadriennale in Economia e Commercio secondo l’ordinamento previgente, può sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialistapur avendo prima svolto il tirocinio e poi conseguito la laurea: lo ha affermato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 1° dicembre 2021, n. 225/2021.
Tale conclusione si fonda sul disposto dell’art. 71, commi 4 e 5, del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il quale ha stabilito – in relazione al titolo di studio posseduto – a quali esami di Stato possono accedere coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
La norma consente a tali soggetti di accedere in qualsiasi momento agli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 dell’ordinamento professionale, “prescindendo dal titolo di studio posseduto alla data del 31 dicembre 2007”.
Con il Pronto Ordini 1° dicembre 2021, n. 237/2021, invece, è stato precisato che il tirocinio è compatibile con le attività lavorative svolte dal tirocinante, di qualsiasi tipo si tratti, purché il lavoro svolto permetta il “rispetto dell’assiduità di frequenza dello studio prevista dalla normativa vigente”.