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Tessera Sanitaria 2023: entro il 31 gennaio 2024 l’invio dei dati

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Anche quest’anno, l’adempimento rimane a cadenza semestrale secondo il seguente calendario:

Momento di sostenimento delle spese sanitarie Termine di trasmissione
I semestre 2022 Entro il 30 settembre 2022
II semestre 2022 Entro il 31 gennaio 2023
I semestre 2023 Entro il 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30.9 cadeva di sabato)
II semestre 2023 Entro il 31 gennaio 2024

Per i veterinari la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

Si noti che l’art. 12 del D.Lgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, di attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111/2023 ) approvato definitivamente e in attesa della sua pubblicazione in GU, prevede che:

  • a partire dal 1° gennaio 2024;
  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS,
  • debbano procedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Regime sanzionatorio

Il rispetto della scadenza è fondamentale per non incorrere in sanzioni. In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, infatti, è previsto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997;
  • con un massimo di 50.000,00 euro.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che la sanzione (100,00 euro) va applicata ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, con la possibilità tuttavia di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (R.M. n. 22/E/2022). Il codice tributo da utilizzare in sede di versamento della sanzione ridotta è in questo caso l’”8912″.

Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati

Sotto il profilo soggettivo, ricordiamo che sono interessati all’adempimento:

  • farmacie;
  • strutture specialistiche pubbliche e private accreditate;
  • iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
  • le strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter D.Lgs. n. 502/1992;
  • le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’art. 70, comma 2 , D.Lgs. n. 193/2006;
  • gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004 (parafarmacie);
  • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  • gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  • gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
  • gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma , e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46;
  • i veterinari (per i quali la scadenza è al 16 marzo 2024).

A partire dai dati relativi all’anno 2019, sono stati obbligati alla trasmissione al STS, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284:

  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • gli iscritti all’albo dei biologi.

Infine, sono obbligati alla trasmissione dei dati al STS:

  • a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lett. f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT – ATECO 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”;
  • a partire dalle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate nel 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici.

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