Terzo settore, individuazione delle attività di interesse generale
Con Nota 12 febbraio 2019, n. 3650 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune indicazioni in merito alle modalità secondo le quali gli enti del Terzo settore, anche di nuova costituzione, devono indicare nello statuto le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.
Precisa il Ministero che, fermo restando la possibilità di esercitare attività diverse, l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non può esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dal predetto art. 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale.
L’autonomia concessa dal legislatore nell’individuazione delle attività – attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, meglio conseguire le finalità associative – non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati rispetto alle attività e finalità dell’ente.
Pur essendo possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l’ente non ritiene più di svolgere, ciò dovrà essere tuttavia frutto di una precisa scelta degli associati, da assumersi alla luce e nel rispetto delle regole organizzative di cui l’ente si è dotato secondo caratteristiche di democraticità e trasparenza.