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Tenuta a presentare la CU la società estera che corrisponde compensi a professionisti residenti

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La società estera senza stabile organizzazione, proprietaria di alcuni immobili in Italia, che ha conferito l’incarico ad alcuni professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione degli stessi, è obbligata a:

  1. applicare la ritenuta d’acconto del 20 per cento sui compensi corrisposti ai professionisti residenti;
  2. versare il relativo importo;
  3. attestare l’ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e gli altri dati previsti dalla normativa mediante il rilascio della apposita Certificazione Unica (CU), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322. Detta società, infatti, rientra tra i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre, n. 600.

Tale principio è stato ora confermato dall’Agenzia delle Entrate attraverso il Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 8 , con il quale si ricorda tra l’altro che per la violazione degli adempimenti descritti è prevista la sanzione di cui al comma 6-quinquies del medesimo art. 4 del D.P.R. n. 322/1988.

Al riguardo si tenga presente inoltre che:

  1. scadrà il 7 marzo 2019 il termine entro il quale dovrà essere effettuata la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle Certificazioni Uniche (CU);
  2. si applica invece il termine del 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Tali termini sono stati confermati dalle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica, approvate – unitamente al modello – con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, n. 10664.

Entro il prossimo 7 luglio, infine, il sostituto d’imposta che nel 2019 ha prestato assistenza fiscale, è tenuto a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2019, nonché i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3).

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