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Telefonia mobile, le particolari modalità di fatturazione non sono superate dalla Finanziaria 2008

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Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366, per tutte le vendite di “mezzi tecnici” per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, nella fattura l’Iva non dev’essere indicata separatamente dal corrispettivo, “salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio. In tal caso la fattura dev’essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta”. Il riferimento alla separata esposizione dell’imposta in fattura è previsto limitatamente all’ipotesi in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione siano venduti dal primo cedente – cioè dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza – direttamente nei confronti dell’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta, senza che siano quindi attivati i vari passaggi della catena di distribuzione, presupposti dal regime monofase di cui all’art. 74 del D.P.R. 633/72.

Al riguardo, con la Risoluzione 22 ottobre 2020, n. 69/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la previsione del richiamato art. 4 non è superata dalle modifiche apportate all’art. 74, comma 1, lettera d), dall’art. 1, commi 158 e 159, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Tale disposizione persegue infatti il diverso obiettivo di assicurare la “tracciabilità” delle cessioni di qualsiasi mezzo tecnico, compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione (fissa o mobile) e di telematica e a tal fine prevede, per il cedente, l’obbligo di rilasciare al cessionario un documento in cui siano indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto “a monte” per tutte le cessioni dei mezzi tecnici effettuate nei confronti di qualunque soggetto Iva.

L’introduzione di tali ulteriori adempimenti – ha aggiunto l’Agenzia – non comporta il venir meno della previsione del richiamato art. 4 che, per le specifiche ipotesi indicate, consente l’esposizione separata dell’Iva in fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione del tributo.

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