Skip to main content

Taxi, la fattura va emessa in duplice copia

|

Le prestazioni di trasporto tramite taxi sono servizi soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

La fattura è emessa in duplice copia e dev’essere conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico.

Le medesime prestazioni sono invece esonerate dall’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 2, lettera l), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 ottobre 2021, n. 740.

Risposta_740_20.10.2021

 

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close