Taxi, la fattura va emessa in duplice copia
| News
Le prestazioni di trasporto tramite taxi sono servizi soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.
La fattura è emessa in duplice copia e dev’essere conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico.
Le medesime prestazioni sono invece esonerate dall’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell’art. 2, lettera l), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 ottobre 2021, n. 740.