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Tax credit servizi digitali, sufficiente indicare almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato

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In merito alla compilazione della domanda di accesso al credito d’imposta per i servizi digitali, nell’elenco del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è sufficiente indicare almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.

Inoltre, nell’elenco delle testate digitali edite dall’impresa è necessario indicare le sole testate digitali o digitali-cartacee in relazione alle quali l’impresa ha sostenuto le spese oggetto del credito di imposta: lo ha chiarito il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria attraverso una FAQ pubblicata nel proprio sito.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la misura è prevista – per il 2020 – dall’art. 190 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
  2. possono accedere a tale misura le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato;
  3. l’incentivo in esame spetta nella misura del 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività;
  4. ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, sono ammessi i soggetti con il codice Ateco “58 ATTIVITÀ EDITORIALI”, con le seguenti specifiche: – 58.13 (edizione di quotidiani); – 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  5. sono ammessi i costi per l’adattamento di contenuti della rivista sui siti web, qualora ricadano – spiega il Dipartimento – “nell’ambito di acquisizione di servizi di manutenzione evolutiva per testate edite in formato digitale”. Non sono invece ammissibili i costi relativi alla pubblicazione dei contenuti della rivista sui siti web o sui social network in quanto rientranti nei costi di gestione corrente della testata come, più in generale, i costi per servizi promozionali;
  6. l’iscrizione della testata “in formato elettronico” al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l’agevolazione è richiesta;
  7. con riferimento alle medesime voci di spesa, il credito d’imposta in commento è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da norme statali, regionali o europee (salvo che successive norme dicano il contrario), nonché con i contributi diretti di cui al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70.

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