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Tax credit ricerca, dalle Entrate precisazioni sull’ammissibilità dei beni immateriali

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Ai fini del credito d’imposta R&S, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui all’art. 3, comma 6, lettera d), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, rilevano tanto ai fini del calcolo della media storica, tanto ai fini del calcolo delle spese ammissibili del periodo agevolato solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 27 marzo 2019, n. 86.

Viene quindi confermato il disposto dell’art. 8, comma 3 , del D.L. 12 luglio 2018. n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.

Il citato documento di prassi è intervenuto a rettifica della precedente risposta 13 marzo 2019, n. 7 3; si ritiene che restino comunque validi i principi – espressi da quest’ultimo documento – secondo cui:

  1. nella determinazione della media del triennio 2012-2014 rilevano i costi sostenuti in tale periodo e relativi a prestazioni ultimate in detto arco temporale, anche qualora siano stati capitalizzati e sottoposti ad ammortamento in data successiva (ad esempio, a partire dal 2018);
  2. dal beneficio in esame sono esclusi i costi relativi al marchio, in quanto segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli di altre aziende: si tratta infatti di un bene che non presenta il requisito di invenzione industriale;
  3. sono invece ammessi i costi sostenuti per il conseguimento di brevetti, nella misura in cui questi ultimi siano funzionali alle attività di ricerca e sviluppo.

Si ricorda che l’agevolazione in commento è stata introdotta dal richiamato art. 3  del D.L. n. 145/2013, successivamente modificato dall’art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); le relative disposizioni attuative sono contenute nel D.M. 27 maggio 2015, mentre l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la Circolare 16 marzo 2016, n. 5/E.

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