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Tax credit ricerca anche per l’utilizzo di personale “distaccato” da altre società

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Ai fini del credito d’imposta riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo, rilevano anche le spese sostenute per il personale “distaccato” da un’altra società e utilizzato nell’ambito delle proprie attività di ricerca: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 14 novembre 2019, n. 485. Tale conclusione è peraltro subordinata alla verifica delle seguenti circostanze:

  1. la società che utilizza detto personale “distaccato” rifonde alla società dante causa del contratto i costi sostenuti per le medesime unità, a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione;
  2. nel rapporto che si viene a creare, il potere direttivo e di controllo sono attribuiti all’utilizzatore dell’unità di personale beneficiario della prestazione;
  3. di conseguenza, nella vigenza di tale contratto il lavoratore può essere considerato sostanzialmente alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. per effetto dell’art. 1, commi da 70 a 72, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), a decorrere dal 2019 l’incentivo in esame – disciplinato dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si applica più nella misura unica del 50%; per alcune tipologie di spese, infatti, l’incentivo spetta nella misura del 25%;
  2. ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, tale certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, iscritti nella sezione A dell’apposito registro: è quanto prevede l’art. 3, comma 11, del richiamato D.L.23 dicembre 2013, n. 145, nel testo risultante dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 70, lettera f), della legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) (Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2019, n. 38584).

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