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Tax credit rafforzamento patrimoniale Pmi: nella verifica dei requisiti rilevano i valori riferiti all’azienda trasferita

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L’art. 26 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – successivamente modificato dall’art. 1, comma 263, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ed attuato con il D.M. 10 agosto 2020 – contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi.

Si prevede infatti che, per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate) e società cooperative che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetti un credito d’imposta pari al 20 per cento. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro. A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo):

  1. ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;
  2. riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;
  3. aver eseguito tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 17 febbraio 2021, n. 117, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche in relazione al credito d’imposta di cui all’articolo 26, al fine di determinare sia la soglia massima di ricavi (numero 1, di cui sopra), sia la riduzione dei ricavi (numero 2 dell’elenco), occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto di trasferimento. Al riguardo, per quanto riguarda il contributo a fondo perduto disciplinato dall’art. 25 del medesimo D.L. 34/2020, si rinvia alla Circolare n. 15/E/2020.

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