Tax credit per le imprese armatrici: l’Agenzia stabilisce i confini della misura
L’art. 4, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese armatrici che esercitano un’attività produttiva di reddito mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel “registro internazionale”, qualora le medesime imprese siano non residenti e non abbiano una stabile organizzazione in Italia.
Al riguardo, con la Risoluzione 2 marzo 2021, n. 15/E , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta per il personale imbarcato, previsto dalla norma richiamata, non può essere riconosciuto, anche per i periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 10, comma 1, della Legge europea 2017 (Legge 20 novembre 2017, n. 167), a favore dei soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia che, in quanto tali, non hanno esercitato in Italia un’attività produttiva che concorra a formare il reddito complessivo assoggettabile ad Irpef o Ires.