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Tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, l’Agenzia adegua i termini alle novità della legge di Bilancio

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L’art. 120 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento – per un importo massimo di 80mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati in allegato al medesimo decreto.

L’art. 1, commi 1098 e 1099 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha disposto che:

  1. il credito d’imposta sia utilizzabile in compensazione con l’F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021;
  2. i soggetti beneficiari del credito possano optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’art. 122 del D.L. 34/2020, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.

Ora, con il Provvedimento direttoriale 8 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha apportate le necessarie modifiche a quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020, n. 259854 e alle relative istruzioni del modello di comunicazione.

Con la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E, paragrafo 2.1., è stato precisato che gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, tra cui rientrano espressamente:

  1. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza, compresi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
  2. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”);
  3. come precisato dalla citata circolare, è comunque necessario che l’intervento sia stato prescritto da disposizioni normative o sia previsto dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

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