Tax credit locazioni: le istruzioni per le attività commerciali multipunto
L’art. 8-bis del D.L. n. 137/2020 ha esteso il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui al precedente art. 8 (istituito dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020), con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al medesimo decreto (in sostanza, nel commercio al dettaglio e nei servizi alla persona) e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, cioè agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute.
Per beneficare dell’agevolazione di cui all’art. 8-bis del D.L. n. 137/2020, è quindi necessario avere la “sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, individuate con le citate ordinanze.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 711 del 15 ottobre 2021, ha specificato che in presenza di attività commerciali multipunto dislocate nel territorio nazionale con punti vendita collocati in “zone rosse, arancioni o gialle”, è possibile usufruire, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (sempreché risulti rispettato il requisito del calo del fatturato per ciascuno dei mesi indicati rispetto agli stessi mesi del 2019) del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in “zona rossa” per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.