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Tax credit locazioni: i criteri di calcolo del limite dei 5 milioni per gli enti non commerciali

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Nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 28 del decreto “Rilancio” per il tax credit locazioni, ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiore a 5 milioni di euro, per gli enti non commerciali devono essere considerati i soli ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono quindi esclusi i ricavi:

  1. derivanti da attività aventi i requisiti di cui ai commi 356 e 7, dell’art. 148 del Tuir, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  2. i ricavi delle attività direttamente connesse delle Onlus.

Per gli enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente attività commerciali e che, pertanto, non dispongono di partita Iva, il credito d’imposta dev’essere determinato sull’importo dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto in questo caso l’imposta è un costo che incrementa il canone: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 20 ottobre 2020, n. 68/E.

In linea generale, si ricorda che il credito d’imposta in esame – introdotto dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Tali soggetti possono fruire del beneficio fiscale in commento anche nei casi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. La misura non è comunque cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto “Cura Italia”), in relazione alle medesime spese sostenute.

Con la Risoluzione in commento l’Agenzia ha precisato inoltre che l’ente istante, un’associazione sportiva dilettantistica (Asd), può accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, anche per i canoni di sublocazione. Tale credito si applica sia al subconduttore che al conduttore principale (sublocatore).

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