Tax credit locazioni anche per l’immobile “non accatastabile”
L’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede l’istituzione di un credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2020, n. 364, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile fruire dell’agevolazione anche con riferimento ad un immobile non “accatastato” in quanto “non accatastabile”, perché extraterritoriale e di proprietà dello Stato.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- possono usufruire del credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente;
- il credito d’imposta viene riconosciuto, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19;
- alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta del 60 e del 30 per cento di cui sopra spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.