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Tax credit locazioni anche per il professionista conduttore di una stanza in sublocazione

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L’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede l’istituzione di un credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 15 settembre 2020, n. 356, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può usufruire dell’agevolazione in esame anche il professionista che conduce in sublocazione una stanza compresa in un immobile, adibita all’esercizio della propria attività professionale e disciplinata dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392. Della misura potrà usufruire anche il conduttore principale; in tal caso, peraltro, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, rileverà anche il canone relativo alla sublocazione, al lordo del credito d’imposta di cui all’art. 28 in commento.

Si ricorda inoltre che:

  1. in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni;
  2. il credito d’imposta in esame spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  3. alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il credito d’imposta del 60 e del 30 per cento di cui sopra spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

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