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Tax credit locazioni

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In data 28 gennaio 2021 è stata aumentata da 800mila a 1.800.000 euro per ciascuna impresa (da intendersi come insieme delle società appartenenti al medesimo gruppo) la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi della Comunicazione della Commissione Ue del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Con l’art. 1, comma 13, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69), tale modifica del Quadro è stata recepita a livello nazionale con riferimento ad una serie di misure, tra le quali il tax credit locazioni di cui all’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

La Decisione della Commissione Ue “Aiuto di Stato SA.62668 (2021/N) – Italia COVID-19: Misure fiscali automatiche e contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell’economia”, pubblicata in lingua originale nel registro degli aiuti di Stato sul relativo sito web, al paragrafo 3.3.1. ha chiarito che “A seconda della data di concessione dell’aiuto (aiuto concesso prima o a partire dal 28 gennaio 2021), il valore nominale complessivo delle misure di aiuto di cui sopra (e di tutte le misure concesse ai sensi della sezione 3.1 del ‘Quadro Temporaneo’) non deve superare, rispettivamente, 800.000 euro (per aiuti concessi prima del 28 gennaio 2021) o 1,8 milioni di euro (per aiuti concessi a partire dal 28 gennaio 2021) per impresa (considerando 77)”. La data di concessione è definita facendo riferimento alle seguenti date:

  1. la data di approvazione della domanda di aiuto qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
  2. la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
  3. la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (tra cui l’annullamento delle rate Imu).

Nel caso in cui l’aiuto sia stato concesso prima del 28 gennaio 2021, allo stesso si applica il limite pregresso di 800mila euro: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° dicembre 2021, n. 797.

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