Tax credit locazione negozi anche per le imprese “multi attività”
Le società che esercitano anche altre attività oltre quella di commercio al dettaglio possono beneficiare del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio”, a condizione che dall’attività al dettaglio siano stati conseguiti, nel 2019, ricavi superiori a 5 milioni di euro e che il fatturato complessivo del mese di riferimento sia diminuito di almeno il 50%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 35/E del 16 gennaio 2023 .
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, prevede, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, l’attribuzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Con specifico riferimento alle “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio”, il credito d’imposta spetta anche nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente a quello agevolabile abbiano registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, ancorché in misura inferiore, cioè pari al 20% e al 10% per i “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda” (comma 3-bis).
Con riferimento ai soggetti beneficiari dell’agevolazione, quindi, l’Agenzia osserva che l’agevolazione spetta, in prima battuta ai “soggetti esercenti attività d’impresa” con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello agevolabile (2019); tuttavia, con specifico riferimento alle imprese esercenti “attività di commercio al dettaglio”, il comma 3-bis dl002020051900034ar0028ac003b citato prevede che il beneficio spetti, ancorché in misura inferiore, anche nel caso in cui nel citato periodo d’imposta le stesse abbiano registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Nel caso in esame, la società precisa che i ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio, superiori a 5 milioni di euro, rappresentano una quota inferiore al 50% dei ricavi complessivi.
Pertanto, tenuto conto del tenore letterale delle disposizioni citate, si ritiene che le società istante, che svolge contemporaneamente sia attività di produzione che di commercio all’ingrosso e al dettaglio, possa beneficiare del credito d’imposta alle condizioni e nella misura prevista dal comma 3-bis, allorché specificatamente dall’attività di commercio al dettaglio siano derivati nel periodo d’imposta 2019 ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Resta fermo che la società istante non può fruire del credito d’imposta di cui al comma 3-bis con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta l’attività di commercio al dettaglio.
Inoltre, la società deve verificare se il fatturato complessivo di tutti gli esercizi al dettaglio, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente (cfr. circolare 14/E/2020).
Da ultimo, si forniscono chiarimenti rispetto alla nozione di “sede operativa” a cui rinvia l’art. 8-bis del D.L. n. 137/2020 per individuare i soggetti cui si applica l’estensione temporale dell’agevolazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Sul punto si precisa che:
- in tale nozione sono da ricomprendere anche le “unità locali” nelle quali la società esercita stabilmente l’attività di rivendita al dettaglio;
- l’istante può beneficiare, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (sempreché risulti rispettato il requisito del calo del fatturato per ciascuno dei mesi indicati in precedenza rispetto agli stessi mesi del 2019) del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai punti vendita in cui viene svolta l’attività di commercio al dettaglio che siano stati situati in “zona rossa” per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.