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Tax credit librerie, da lunedì 1° luglio le domande

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Dal 1° luglio 2019 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2019, sarà possibile presentare domanda di accesso al tax credit librerie: lo ha reso noto il Ministero per i beni e le attività culturali.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. l’istanza dovrà essere presentata attraverso il portale taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande;
  2. gli utenti che hanno presentato la domanda o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data indicata;
  3. per ulteriori chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: taxcreditlibrerie@beniculturali.it.

Al riguardo si ricorda inoltre che:

  1. l’agevolazione in commento consiste in un credito d’imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, disciplinato dall’art. 1, commi 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), dal D.M. 23 aprile 2018 e, da ultimo, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2018, n. 2018/513615;
  2. sono ammessi all’incentivo gli esercenti:
    • con sede legale nello Spazio economico europeo;
    • soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, oppure per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
    • con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1.;
    • che nell’esercizio finanziario precedente hanno registrato ricavi derivanti da cessione di libri, pari ad almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi;
  3. il credito è fruibile a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante, mentre, in caso di variazione dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dell’importo del credito concesso, dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse all’Agenzia;
  4. il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione (a tal fine, con la Risoluzione 13 dicembre 2018, n. 87, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6894”);
  5. per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate verifica che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso gli F24 già presentati;
  6. qualora l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il modello sarà scartato e i relativi pagamenti si considereranno non effettuati.

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