Tax credit impianti pubblicitari, comunicazione dal 10 febbraio al 10 marzo 2022
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L’art. 67-bis del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) ha introdotto per l’anno 2021 un credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di 6 mesi.
L’agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all’affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio.
Ora, con il Provvedimento direttoriale 29 ottobre 2021, Prot. n. 295258/2021, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità attuative del richiamato art. 67-bis e approvato il relativo modello. In particolare:
- il credito d’imposta è riconosciuto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio di cui all’art. 47, comma 1 , del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- gli interessati sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- la comunicazione dev’essere inviata – dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 – con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al richiamato art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.
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