Tax credit “Energia”, è sufficiente la fattura di cortesia
I crediti d’imposta “Energia” possono essere utilizzati in compensazione prima della conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti prescritti, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata possano considerarsi sostenute – ai sensi dell’art. 109 del Tuir – nel citato trimestre.
Detti crediti d’imposta, inoltre, sono cumulabili con altre agevolazioni – tra cui i sussidi – che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Anche le fatture di cortesia si ritengono valide ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale in esame.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 11 luglio 2022, n. 25/E , contenente ulteriori chiarimenti in merito ai crediti d’imposta riconosciuti dai seguenti provvedimenti:
- art. 15, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 (decreto “Sostegni-ter”);
- art. 4, D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (decreto “Energia”);
- art. 3, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (decreto “Ucraina”).