Tax credit edicole: domande entro il 30 settembre
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato alcune Faq riguardanti la presentazione della domanda per l’accesso al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (tax credit edicole), di cui all’art. 1, commi da 806 a 809 , della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L’apposita istanza deve essere presentata in via telematica tra il 1° settembre e il 30 settembre di ciascuno dei due anni nei quali si applica la misura (2019 e 2020): lo prevede il D.P.C.M. 31 maggio 2019, che detta la disciplina attuativa relativa al credito d’imposta introdotta dalle predette disposizioni.
Con le nuove Faq viene, tra l’altro, precisato che la domanda per la concessione del l’agevolazione deve essere trasmessa:
- esclusivamente per via telematica, tramite l’apposita piattaforma realizzata all’interno del portale www.impresainungiorno.gov.it;
- dal titolare o rappresentante legale dell’impresa richiedente, munito di identità digitale (all’atto dell’accesso alla piattaforma, il soggetto si identifica tramite SPID o CNS). Non è invece possibile la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi, delegati dal titolare.
Al termine della compilazione telematica dell’istanza e delle previste dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000, il richiedente dovrà apporre la firma digitale.
Al riguardo si ricorda inoltre che:
- possono usufruire dell’agevolazione in commento per gli anni 2019 e 2020:
- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (soggetti A);
- gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’art. 2, comma 3 , del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (cosiddetti “punti vendita non esclusivi”), a condizione che tale attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (soggetti B);
- il decreto stabilisce i seguenti requisiti:
- sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello spazio economico europeo;
- residenza fiscale in Italia oppure presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice ATECO 47.62.10 come codice di attività primario, indipendentemente – precisano ora le Faq – dalla presenza o meno di codici ATECO secondari;
- indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici ATECO:
- rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
- rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
- bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
- strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
- esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie minima di 120 metri quadrati (codice 47.61).
- con riferimento ai requisiti per i punti vendita non esclusivi, le Faq hanno precisato che rientrano tra i beneficiari tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice attività primario uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61 e, contemporaneamente, come codice attività secondario, il codice ATECO 47.62.10. L’assenza del codice secondario che identifica specificamente la vendita di giornali preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.