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Tax credit “botteghe e negozi” solo per gli immobili C/1 anche se il contratto di locazione ricomprende più unità

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In presenza di un contratto di locazione avente ad oggetto una pluralità di immobili appartenenti a diverse categorie catastali per i quali è previsto un canone di locazione unitario e solo due di questi immobili sono accatastati nella categoria catastale C/1, il tax credit “botteghe e negozi” può essere riconosciuto esclusivamente in relazione ai due immobili censiti in tale categoria catastale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 8 settembre 2020, n. 321.

Al riguardo, è stato inoltre sottolineato che la parte di canone riferibile ai due immobili classificati come C/1, dovrà essere determinato in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili con le modalità illustrate nell’esempio n. 6 della Circolare 1° giugno 2011, n. 26/E.

Si ricorda che la misura:

  1. è stata introdotta dall’art. 65 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
  2. è riconosciuta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
  3. non si applica alle attività identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  4. non si applica ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali;
  5. matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone (Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E);
  6. non si applica ai contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

Altri chiarimenti sono stati forniti con le Risoluzioni 20 marzo 2020, n. 13/E, e 6 maggio 2020, n. 11/E .

L’art. 28 del successivo decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), ha inoltre introdotto un credito d’imposta per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; in merito a tale misura sono stati forniti chiarimenti con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E.

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