Tax credit “Beni strumentali”, il plafond si riferisce alla singola annualità
Per i beni materiali 4.0, per effetto della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), alle imprese che – dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni materiali 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:
- 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Al riguardo, con la Circolare 17 maggio 2022, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, si intende riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
La richiamata Circolare n. 14/E/2022 contiene chiarimenti in merito alle novità introdotte, in materia di crediti d’imposta, dalla Legge 234/2021 , trattando in particolare dei seguenti crediti d’imposta:
- investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, comma 44 );
- ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative (art. 1, comma 45 );
- spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (art. 1, comma 46 );
- povertà educativa (art. 1, commi 135 –136 );
- librerie (art. 1, comma 351 );
- acqua potabile (art. 1, comma 713 );
- impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (art. 1, commi 831 –834 ).