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Tax credit agevolativi con informativa “light” nel modello Redditi

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Al fine di semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi il Decreto Adempimenti prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

La misura, introdotta con l’art. 15, comma 1 , del D.Lgs. n. 1/2024 ha impatto già a decorrere dai modelli Redditi 2024 da presentare quest’anno. Le bozze dei dichiarativi attualmente disponibili, infatti, non contengono proprio il quadro RU e le relative istruzioni, che saranno inseriti, come indicato sul sito internet dell’Agenzia, solo nella prossima versione delle stesse bozze.

Come anticipato la misura prevede che, al fine di semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi, con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti, che approvano i modelli dichiarativi, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

In particolare, sarà escluso l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione c.d. “esterna” mediante modello F24, anche se cedibili.

Sotto il profilo operativo la previsione non si applicherà invece:

  • ai crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d’imposta industria 4.0 ai fini del PNRR),
  • ai crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis,
  • ai crediti d’imposta ceduti secondo quanto previsto dall’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973;
  • ai crediti d’imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti.

Per tali crediti per i quali continuerà a essere prevista l’indicazione nella dichiarazione dei redditi, sarà comunque esclusa l’indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

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