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Tassonomia XBRL, pubblicate le istruzioni per il deposito dei conti annuali e consolidati presso il Registro delle imprese

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Sono state pubblicate sul sito istituzionale le istruzioni per l’individuazione della corretta Tassonomia XBRL da applicare per il deposito, presso il competente Registro delle imprese, dei conti annuali e consolidati redatti secondo le disposizioni civilistiche.

La scelta della corretta tassonomia – precisano le istruzioni – dipende innanzitutto dalle regole contabili applicabili, con riferimento in particolare alla disciplina prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

Quindi:

  1. per i bilanci redatti secondo le disposizioni civilistiche previgenti al D.Lgs. n. 139/2015– vale a dire per i conti annuali e consolidati relativi a periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016 – dovrà essere utilizzata la Tassonomia PCI_2015-12-14, in quanto le successive tassonomie sono state elaborate con riferimento a regole e principi contabili differenti;
  2. per i conti annuali e consolidati redatti secondo le disposizioni civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 – quelli relativi a periodi amministrativi iniziati il 1° gennaio 2016 o successivamente – si applicano due differenti vocabolari:
    – la nuova Tassonomia PCI_2018-11-04 è obbligatoria, a partire dal 1° marzo 2019, per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva (è comunque consentita la sua applicazione anticipata);
    – la previgente Tassonomia PCI_2017-07-06 potrà essere utilizzata, fino al 31 dicembre 2019, per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018 mentre, per quelli chiusi il 31 dicembre o in data successiva, solo fino al 28 febbraio 2019.

Si ricorda inoltre che qualsiasi altra tassonomia, non menzionata nelle presenti istruzioni, è inutilizzabile ai fini del deposito di conti annuali e consolidati presso il competente Registro delle imprese, mentre continuano a rimanere valide le disposizioni in merito al cosiddetto “doppio deposito” di cui all’art. 5, quinto comma, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

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