Tassazione separata per le somme erogate una tantum al fine di compensare il periodo di vacatio contrattuale
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Sono soggette a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir le somme erogate – sulla base di quanto dispone il contratto collettivo nazionale di lavoro – una tantum al fine di compensare il periodo di vacatio contrattuale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 17 settembre 2020, n. 367.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi del richiamato art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir, la tassazione separata si applica in caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”;
- con la Circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E, fu precisato che il regime di tassazione separata non si applica qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione debba considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi,
- in presenza invece di una causa cosiddetta “giuridica” individuata dalla norma, vale a dire il sopraggiungere di norme legislative, sentenze, provvedimenti amministrativi o contratti collettivi, per l’applicazione della tassazione separata non è richiesta alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione, cioè alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo (Risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E);
- con la Risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E, fu precisato che – ai fini dell’applicazione della tassazione separata – in presenza di un contratto collettivo è sufficiente che l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono.
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