Tassazione separata anche sull’anticipo di somme erogate a titolo di incentivo all’esodo
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È soggetta a tassazione separata anche la somma corrisposta a titolo di “anticipazione” dell’incentivo all’esodo: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 16 marzo 2021, n. 177.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- ai sensi dell’art. 17 del Tuir, l’imposta si applica separatamente sulle “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del medesimo rapporto;
- con la Circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che si tratta di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro (si veda anche la C.M. 5 febbraio 1986, n. 2);
- tra le “altre indennità e somme” è compreso anche l’incentivo all’esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al Tfr, volte ad incentivare l’esodo del personale, cioè la risoluzione del rapporto di lavoro;
- ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Tuir, tali somme “anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge”, con la medesima aliquota del Tfr;
- il quarto comma del richiamato art. 19 disciplina sotto il profilo fiscale le anticipazioni e gli acconti relativi al Tfr e alle indennità equipollenti, nonché le anticipazioni relative alle altre indennità e somme.
Con tale disposizione, quindi, è ammessa la possibilità per il datore di lavoro di erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro.
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