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Tassazione ordinaria per l’immobile acquistato all’asta se non viene rivenduto entro 5 anni

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Ai sensi dell’art. 16 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49 – come modificato dall’art. 1, comma 32, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) – gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare (di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile) o di una procedura di vendita di cui all’art. 107 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. Tale regola si applica agli atti emessi fino al 30 giugno 2017.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 29 ottobre 2019, n. 442 , l’Agenzia delle Entrate ha confermato che qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio:

  1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30%, oltre agli interessi di mora (di cui all’art. 55, quarto comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
  2. dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’Amministrazione fiscale;
  3. in quest’ultimo caso, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso;
  4. peraltro – analogamente a quanto previsto ai fini delle agevolazioni “prima casa” – in pendenza del termine previsto per procedere all’alienazione è possibile presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere la riliquidazione dell’imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi (Circolare 13 giugno 2016, n. 27/E). L’istanza va presentata secondo le procedure illustrate dall’Agenzia con le Risoluzioni nn. 102/E e 115/E/2012.

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