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Tassazione dei redditi prodotti dai frontalieri svizzeri

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Con l’interpello n. 171 del 26 gennaio 2023 viene chiarito quale debba essere il corretto trattamento fiscale da riservare ai redditi prodotti da dipendenti frontalieri con la Svizzera, a seguito della cessazione dell’efficacia dell’Accordo Covid.

Va ricordato che secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (cfr. anche circolare del 3 gennaio 2001, n. 1par. 1.2.2; circolari del 1° febbraio 2002, n. 15, par. 13, e del 15 gennaio 2003, n. 2, par. 9), sono “lavoratori frontalieri esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa.

Da ciò consegue che una delle condizioni necessarie, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, è costituita dalla circostanza che:

  • il lavoratore si rechi “quotidianamente” in Svizzera per svolgere la propria attività, ossia che il dipendente si rechi nella Confederazione Elvetica in tutti i giorni lavorativi;
  • pertanto, una volta cessata l’efficacia delle disposizioni dettate, in via eccezionale e provvisoria, unicamente dall’emergenza Covid, contenute nell’Accordo amichevole del 19 giugno 2020, non risulterà applicabile quanto stabilito nell’art. 15, par. 4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni e nell’art. 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 a un frontaliero che svolgerà sino al 25% delle giornate lavorative di un anno solare in smart working dalla propria abitazione situata in Italia.

Il reddito che sarà percepito dal contribuente, residente in Italia, a fronte della propria attività di lavoro dipendente, svolta:

  • per i tre quarti dei giorni lavorativi di un anno solare in Svizzera
  • e per un quarto nel nostro Paese,

rientrerà nell’ambito applicativo dell’art. 15, par.1, della citata Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, con conseguente tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del contribuente a meno che tale attività non sia svolta nell’altro Stato contraente il medesimo Trattato internazionale; ipotesi in cui tale reddito dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.

Per quel che concerne la fattispecie in esame si rileva, pertanto, che:

  • la porzione di reddito che sarà maturata durante i giorni in cui il Contribuente presterà la propria attività lavorativa in Svizzera (pari al 75 per cento del totale dei giorni lavorati nell’anno solare) dovrà essere assoggettata a tassazione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e in Svizzera (Stato della fonte del reddito) e l’eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 24, par. 2, della vigente Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni;
  • la quota parte di reddito, percepito a fronte dell’attività lavorativa svolta in Italia, dovrà, invece, essere assoggettata ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (in quanto, in tale ipotesi, Stato di residenza e Stato della fonte coincidono cfr. art. 15, par. 1, della Convenzione Italia­-Svizzera).

In ogni caso, l’intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle relative dichiarazioni dei redditi nel nostro Paese.

Risposta n. 171_2023

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