Tassa di soggiorno verso l’abolizione o la rimodulazione
ra le prime misure che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, si è impegnato ad adottare, c’è “l’abolizione o la rimodulazione della tassa di soggiorno”: lo ha affermato lo stesso rappresentante del Governo davanti alla platea di Federturismo.
Centinaio ha poi promesso un impegno “nella lotta senza quartiere all’abusivismo e alla revisione del sistema di classificazione delle stelle alberghiere, assegnate a livello regionale con criteri diversi e spesso non aggiornati agli standard contemporanei”.
In merito alla cosiddetta “tassa Airbnb” invece, si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del D.L. 24 aprile 207, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data sono assoggettati – su opzione – alla cedolare secca (di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) con l’aliquota del 21 per cento.
La norma impone ai soggetti che esercitano – anche mediante portali online – attività di intermediazione immobiliare, di trasmettere i dati relativi a locazioni brevi concluse per mezzo del loro intervento. In difetto, si applica la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Tale sanzione è ridotta del 50 per cento se entro i 15 giorni successivi alla scadenza la trasmissione è effettuata oppure è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Detti intermediari sono tenuti a:
- operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito;
- versarla;
- effettuare la relativa certificazione.
Per “contratti di locazione breve” si intendono i contratti di locazione:
- di immobili ad uso abitativo situati in Italia (categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10) e relative pertinenze;
- di durata non superiore a 30 giorni;
- stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa (a prescindere dalla natura occasionale dell’attività).
A tali contratti sono equiparati, con i medesimi limiti di durata:
- i contratti di concessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario;
- le sublocazioni.