Tari: non è automatica l’esclusione delle aree che non possono produrre rifiuti
Ai fini della Tari, non è automatica l’esclusione delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono adibite, non possono produrre rifiuti: lo ha affermato la Commissione tributaria regionale della Sardegna con la sentenza 18 gennaio 2021, n. 29, massimata e riportata sul sito della Giustizia Tributaria.
I giudici sardi, in particolare, hanno sottolineato che:
- esiste una presunzione iuris tantum di produttività che impone al detentore dell’area di provare le circostanze escludenti;
- queste ultime, inoltre, devono essere dedotte nella “denuncia originaria” o nella “denuncia di variazione”.
Posto che, ai fini della determinazione dell’ambito applicativo della Tari per le attività industriali occorre individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani, nel corso di Telefisco 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che si considerano produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale le quali, pertanto, sono escluse dall’applicazione del tributo. Devono inoltre escludersi le superfici sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, nonché i magazzini di materie prime e di merci esclusivamente collegati all’esercizio di attività produttive di rifiuti speciali.
La Tari si applica invece alle superfici produttive di rifiuti urbani.