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Tari, aggiornate le linee-guida sui fabbisogni standard

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Il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato le linee-guida interpretative dell’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), relativamente ai fabbisogni standard in materia di Tari.

Rispetto al documento predisposto l’anno scorso, si segnalano:

  1. l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Allegato 3;
  2. l’inserimento dell’Allegato 4, riferito alla nota metodologica di aggiornamento dei fabbisogni standard che recepisce la nuova base dati relativa all’annualità 2016.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. ai sensi della norma citata, in sede di determinazione dei costi del servizio rifiuti il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, cioè dalla Tari; per il successivo comma 654, dev’essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;
  2. in attuazione di quanto precede, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Comune è tenuto a deliberare le tariffe Tari in conformità al piano finanziario;
  3. il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
    • il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
    • le tonnellate di rifiuti gestiti;
  4. i Comuni che per il 2019 hanno già approvato i propri piani finanziari e conseguentemente deliberato le tariffe della Tari, non sono tuttavia obbligati a rivedere tali atti;
  5. le componenti del costo standard sono le seguenti:
    • la quota di raccolta differenziata;
    • la distanza tra il Comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto;
    • lo scostamento percentuale del prezzo della benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale;
    • il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale;
    • la forma di gestione associata del servizio;
    • la regione di appartenenza;
    • il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del Comune;
    • la variabile denominata “inverso dei rifiuti urbani totali prodotti”.

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