Svizzera, l’abrogazione del regime di favore per le holding “apre” al regime madre-figlia
Per effetto di quanto dispone l’art. 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera, le società elvetiche che intendono beneficiare del particolare regime madre-figlia, non devono godere – sulla base di leggi o provvedimenti amministrativi – di particolari regimi agevolativi consistenti nell’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale). In particolare, tra i requisiti posti dalla norma al fine di esentare da ritenuta i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri nello Stato di origine, vi è la condizione secondo cui “entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni (…)”.
Al riguardo, con la Risoluzione 10 maggio 2007, n. 93, l’Amministrazione fiscale ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine al requisito dell’assoggettamento all’imposta diretta sugli utili che le società svizzere devono integrare al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame; nello specifico, è stato precisato che il requisito di cui sopra non può ritenersi integrato nel caso in cui la società elvetica, anche se non totalmente esente da imposizione, sia beneficiaria di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione del reddito per effetto di specifiche norme o provvedimenti amministrativi. Poiché dal 1° gennaio 2020 è stato abrogato il regime di favore per le holding svizzere (la Legge federale del 28 settembre 2018 ha infatti abrogato l’art. 28, comma 2, della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990), a partire da tale data il reddito della controllante è assoggettato a tutti e tre i livelli di imposizione sui redditi attualmente vigenti in Svizzera. Di conseguenza, si rende applicabile il richiamato art. 9 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera.