Sussidi tecnici e informatici per disabili
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4 per cento alle cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, sono tenute a produrre copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata: lo prevede il D.M. 7 aprile 2021 , pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, con il quale il Mef, modificando il D.M. 14 marzo 1998 , interviene sulle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.
Il provvedimento dispone inoltre quanto segue:
- i certificati di cui sopra, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, devono essere integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione;
- in caso di importazione, la documentazione di cui sopra dev’essere prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.