Superbonus, utilizzabile l’asseverazione della “Classe di rischio sismico” predisposta con il modello previgente
Ai fini dell’accesso al Superbonus, l’acquirente di una casa antisismica può utilizzare un’asseverazione della “Classe di rischio sismico” predisposta con il modello previgente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 17 marzo 2021, n. 190.
Al riguardo si ricorda che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette “case antisismiche”, vale a dire unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
Per effetto dell’art. 1, comma 66, lettera f), della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), per tali interventi, eseguiti da persone fisiche, si ottiene un credito d’imposta pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte dei pagamenti effettuati nel 2022, la detrazione dev’essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Pertanto, “affinché l’acquirente dell’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013 è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione” (Risposta 3 febbraio 2021, n. 80).