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Superbonus ridotto del 50% per la riqualificazione energetica su immobili residenziali ad uso promiscuo

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Nel caso in cui siano stati realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale, tale detrazione fiscale è ridotta al 50%: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 22 marzo 2021, n. 198 (in linea con la Risposta 28 gennaio 2021, n. 65).

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali spetta la detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, qualora i lavori vengano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, oppure all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, e pertanto il beneficio fiscale si calcola sul 50% delle spese sostenute (Circolare Agenzia delle Entrate 8 luglio 2020, n. 19/E);
  2. tale principio si applica anche nel caso in cui sull’immobile adibito ad uso promiscuo siano stati realizzati interventi antisismici di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 63/2013 (sismabonus);
  3. analoga previsione non sussiste nel caso delle spese per interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione di cui art. 14 del richiamato D.L. 63/2013 (ecobonus) o ammessi al Superbonus.

Ciò nonostante – ha chiarito l’Agenzia con la Risposta in commento – anche in tale ultima ipotesi è applicabile la regola della riduzione della detrazione fiscale al 50%.

Si ricorda inoltre che:

  1. ai sensi dell’art. 119, comma 9, lettera b), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), sono agevolabili gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (…);
  2. con la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate chiarì che, con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (art. 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2, del Tuir).

Ne deriva che il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e quindi diversi:

  1. da quelli strumentali;
  2. dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  3. dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

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