Superbonus ridotto del 50% per la riqualificazione energetica su immobili residenziali ad uso promiscuo
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È possibile accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su un immobile residenziale utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l’esercizio di una professione o di un’attività commerciale, ma la detrazione è ridotta del 50 per cento: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 28 gennaio 2021, n. 65.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- ai sensi dell’art. 119, comma 9, lettera b), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), sono agevolabili gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (…);
- con la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate chiarì che con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (art. 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2, del Tuir).
Ne deriva che il Superbonus spetta alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e quindi diversi:
- da quelli strumentali;
- dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
- dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
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