Superbonus, pubblicata dalle Entrate la guida aggiornata con le ultime novità
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la guida al Superbonus 110 per cento aggiornata con le ultime novità legislative e di prassi. Tra queste, in particolare, alcune importanti semplificazioni riguardanti la documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi, introdotte dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108.
L’art. 33 del decreto “Semplificazioni” ha previsto al riguardo che:
- gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti, ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) di cui all’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001;
- nella CILA devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- la presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001. Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:
– la mancata presentazione della CILA;
– la realizzazione di interventi in difformità della CILA;
– l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
– la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento; - per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell’intervento;
- per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata;
- alla conclusione dei lavori, infine, non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’art. 24 D.P.R. n. 380/2001).
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