Superbonus per le finestre comprensive di infissi
Con la Risposta all’istanza di interpello 16 novembre 2021, n. 779, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ammissibilità al Superbonus degli interventi di coibentazione del nuovo tetto con le relative opere di isolamento termico delle pareti perimetrali realizzate a seguito della demolizione e sopraelevazione del tetto preesistente.
In particolare, è stato precisato che, nel caso in cui l’intervento di coibentazione venga realizzato su un locale accessorio dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, la verifica del requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, oppure del conseguimento della classe energetica più alta dev’essere effettuata rispetto a tale unità immobiliare.
Nell’occasione è stato inoltre affermato che la sostituzione di finestre comprensive di infissi rientra nell’ambito applicativo dell’agevolazione in esame solo in caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non di nuova installazione. Qualora difettino i requisiti richiesti ai fini dell’applicabilità del Superbonus, i citati interventi potrebbero comunque rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 16-bis del Tuir, per i quali spetta la detrazione attualmente disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013.
Si ricorda che l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito può essere esercitata anche con riferimento agli interventi di efficienza energetica ex art. 14 del D.L. n. 63/2013 (ad esempio, la sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi).